민수기 35장 Giovanni Diodati Bible (1649)
Giovanni Diodati Bible (1649) · 이탈리아어 · 민수기 (Numbers) · 34절
- 1 IL Signore parlò ancora a Mosè, nelle campagne di Moab, presso al Giordano di Gerico, dicendo:
- 2 Comanda a’ figliuoli d’Israele che dieno, della possessione della loro eredità, ai Leviti, delle città da abitare, e anche i contorni di esse città.
- 3 Abbiano adunque le città per abitarvi; e sieno i contorni di esse per li lor bestiami, per le lor facoltà, e per tutte le lor bestie.
- 4 E sieno i contorni delle città, che voi darete a’ Leviti, ciascuno di mille cubiti d’ogn’intorno, dalle mura della città in fuori.
- 5 Misurate adunque fuor della città duemila cubiti, per lo lato orientale, e duemila cubiti, per lo lato meridionale, e duemila cubiti, per lo lato occidentale, e duemila cubiti, per lo lato settentrionale, e sia la città nel mezzo. Questo sia loro lo spazio de’ contorni di quelle città.
- 6 E quant’è alle città, che voi darete a’ Leviti, sienvi imprima le sei città di rifugio, le quali voi costituirete, acciocchè chi avrà ucciso alcuno vi si rifugga; e a quelle sopraggiugnetene quarantadue altre.
- 7 Tutte le città, che voi darete a’ Leviti, sieno quarantotto città, insieme co’ lor contorni.
- 8 E di queste città, che voi darete a’ Leviti, dell’eredità dei figliuoli d’Israele, datene più, della tribù che sarà più grande; e meno, di quella che sarà più piccola. Ciascuna tribù dia delle sue città a’ Leviti, a ragion della sua eredità ch’ella possederà.
- 9 Poi il Signore parlò a Mosè, dicendo:
- 10 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete passati il Giordano, e sarete entrati nel paese di Canaan,
- 11 assegnate fra voi delle città di rifugio, nelle quali l’ucciditore, che avrà percossa a morte alcuna persona disavvedutamente, si rifugga.
- 12 E quelle città vi saranno per rifugio d’innanzi a colui che ha la ragione di vendicare il sangue; acciocchè l’ucciditore non muoia, finchè non sia comparito in giudicio davanti alla raunanza.
- 13 Di quelle città adunque, che voi darete a’ Leviti, sienvene sei di rifugio.
- 14 Assegnate tre di quelle città di qua dal Giordano; e tre altre, nel paese di Canaan, per esser città di rifugio.
- 15 Sieno queste sei città per rifugio, a’ figliuoli d’Israele, a’ forestieri, e agli avveniticci che saranno fra loro; acciocchè vi si rifugga chiunque avrà percossa a morte alcuna persona disavvedutamente.
- 16 Ora, se alcuno percuote un altro con alcuno strumento di ferro, colui è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.
- 17 Parimente, se lo percuote con una pietra da mano della qual possa morire, ed esso muore, egli è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.
- 18 Simigliantemente, se lo percuote con uno strumento di legno da mano, del quale egli possa morire, ed esso muore, egli è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.
- 19 Colui che ha la ragione di vendicare il sangue faccia morire quel micidiale; quando lo scontrerà egli stesso lo potrà uccidere.
- 20 Così ancora se lo spinge per odio, o gli gitta contro alcuna cosa apposta, onde sia morto;
- 21 ovvero per nimicizia lo percuote con la mano, ed esso muore, del tutto sia il percotitore fatto morire; egli è micidiale; colui che ha la ragione di vendicare il sangue potrà uccidere quel micidiale, quando lo scontrerà.
- 22 Ma, s’egli lo spinge, o gli gitta contro impensatamente, senza nimicizia, qualche strumento, ma non apposta;
- 23 ovvero, senza averlo veduto, gli fa cadere addosso alcuna pietra, della quale egli possa morire, ed esso muore, senza che gli fosse nimico, o procacciasse il suo male;
- 24 allora giudichi la raunanza fra il percotitore, e colui che ha la ragion di vendicare il sangue, secondo queste leggi;
- 25 e riscuota l’ucciditore dalle mani di colui che ha la ragione di vendicare il sangue, e faccialo ritornare alla città del suo rifugio, ove si era rifuggito; e dimori egli quivi, fino alla morte del sommo Sacerdote, il qual sarà stato unto con l’olio santo.
- 26 Ma, se pur l’ucciditore esce fuor de’ confini della città del suo rifugio, ove egli si sarà rifuggito;
- 27 e colui che ha la ragione di vendicare il sangue, trovandolo fuor de’ confini della città del suo rifugio, l’uccide; egli non è colpevole d’omicidio.
- 28 Perciocchè colui ha da star nella città del suo rifugio, fino alla morte del sommo Sacerdote; e dopo la morte del sommo Sacerdote, l’ucciditore potrà ritornare alla terra della sua possessione.
- 29 Sienvi adunque queste cose per istatuto di legge, per le vostre generazioni, in tutte le vostre stanze.
- 30 Quando alcuno avrà percossa a morte una persona, sia quel micidiale ucciso, in sul dire di più testimoni; ma non possa un solo testimonio render testimonianza contro a una persona a morte.
- 31 E non prendete prezzo di riscatto per la vita dell’ucciditore, il quale è colpevole, e degno di morte; anzi del tutto sia fatto morire.
- 32 Parimente non prendete alcun prezzo, per lasciar rifuggire alcuno alla città del suo rifugio; nè per ritornare a dimorar nel paese avanti la morte del Sacerdote.
- 33 E non profanate il paese, nel quale voi abiterete; conciossiachè il sangue profani il paese; e il paese non può esser purgato del sangue, che sarà stato sparso in esso, se non col sangue di chi l’avrà sparso.
- 34 Non profanate adunque il paese, nel quale voi dimorerete, in mezzo del quale io abiterò; perciocchè io sono il Signore, che abito per mezzo i figliuoli d’Israele.
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